A chi è rivolto
A tutti i cittadini
Descrizione
CODICE della STRADA
Chi ritiene ingiusto un verbale può presentare ricorso a: ◾PREFETTO della Provincia di Cuneo entro 60 giorni dalla notificazione ◾GIUDICE DI PACE di Cuneo entro 30 giorni dalla notificazione per chi risiede in Italia e 60 giorni per chi risiede all'estero Ai sensi dell'articolo 203 del D. Lgs 285/92 nel termine di 60 giorni, qualora non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, può proporre ricorso al Prefetto. Il ricorso è presentato al Prefetto di Cuneo, o presso la sua sede, via Roma 3, 12100 CUNEO, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure presso il Comando di Polizia Locale, via Roma, 101, 12041 BENE VAGIENNA (Cn), dove può essere presentato a mani o inviato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o via email pec. Ai sensi dell'articolo 204-bis del D.Lgs 285/92, e successive modificazioni, in alternativa al ricorso proponibile al Prefetto, il ricorrente, nel termine di 30 giorni e sempre qualora non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, può proporre ricorso al Giudice di Pace del territorio di competenza (per il comune di Genola, G.d.P. di Saluzzo; per i comuni di Bene Vagienna, Salmour, Trinità e S.A.Stura il G.d.P. di Mondovi'; per il comune di Narzole, il G.d.P. di Bra). Non è ammesso il ricorso al preavviso lasciato sulle auto in sosta. Nel ricorso devono essere indicate in modo chiaro le motivazioni. La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione (nel caso il ricorso non venga accolto la somma da versare sarà aumentata). Se il ricorso viene accolto viene emessa un'ordinanza di archiviazione. Se il ricorso non viene accolto viene emessa un'ordinanza di pagamento che deve essere pagata entro 30 giorni dalla data di notificazione della stessa. Avverso l'ordinanza prefettizia di pagamento è possibile presentare ricorso al Giudice di Pace. Il ricorso al Giudice di Pace, previsto dal Decreto Legislativo 507/1999; va presentato a mani presso la Cancelleria.
Domanda di annullamento verbale di violazione norme al c.d.s.
Domanda di revoca fermo amministrativo
OGGETTI SMARRITI
L'art. 927 del codice civile prevede che chi trova un oggetto deve restituirlo al proprietario o consegnarlo al Sindaco del Comune in cui l'ha trovato indicando le circostanze del ritrovamento. Il Comune rende noto il ritrovamento con la pubblicazione di avviso all'albo pretorio. Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, chi ha trovato l'oggetto ne diventa a sua volta proprietario. Chi desidera controllare se un oggetto da lui perso è stato ritrovato e consegnato all'Ufficio oggetti rinvenuti, può consultare gli elenchi presenti. Normativa di riferimento: Codice civile Libro III Titolo II Capo III Sezione I Art. 927 Cose ritrovate Art. 928 Pubblicazione del ritrovamento Art. 929 Acquisto di proprietà della cosa ritrovata Art. 930 Premio dovuto al ritrovatore Art. 931 Equiparazione del possessore o detentore al proprietario. Codice Penale Libro II Titolo XIII Capo II Art. 647 Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito. Per il disciplinare della gestione degli oggetti smarriti si veda quanto eventualmente presente nei Regolamenti Comunali.
Comunicazione rinvenimento oggetto smarrito
RICHIESTA DI INSTALLAZIONE SPECCHIO STRADALE
Autorizzazione per l'installazione di specchi parabolici per facilitare le manovre degli autoveicoli. Lo specchio parabolico è uno strumento aggiuntivo alla segnaletica stradale, che viene posizionato solitamente in corrispondenza di quegli incroci la cui visibilità da parte degli automobilisti in transito, per ragioni fisiche dei luoghi, non è ottimale e non risolvibile in altra maniera. Occorre quindi distinguere se lo specchio stradale richiesto è ad uso privato, all'uscita cioè da un accesso privato oppure all'incrocio tra due strade comunali. Nel primo caso è sufficiente una segnalazione alla quale faranno seguito i necessari sopralluoghi. Nel secondo caso, invece, il cittadino deve chiedere l'autorizzazione. Note Si precisa che nel caso in cui le strade che si incrociano sono entrambe pubbliche lo specchio verrà installato e posizionato a spese del Comune. Nel caso in cui invece viene richiesto lo specchio all'uscita da una strada privata il costo dello specchio e del suo posizionamento è a carico del richiedente. NORMATIVA: Art. 22 D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 punto 10 e11 Art 46 e 120 punto e del DPR del 16 dicembre 1992 n. 495
Richiesta rilascio autorizzazione all’installazione di specchio stradale per uso privato
In caso di necessità di spazi e aree pubbliche per lo svolgimento di manifestazioni, occupazione, cantieri, ecc. occorre presentare richiesta utilizzando uno dei seguenti modelli. Eventuali oneri di occupazione saranno previsti secondo i regolamenti dei singoli comuni.
Come fare
Per richiedere informazioni ed avere notizie utili si può accedere agli uffici della Polizia locale.
Cosa serve
Per attivare il servizio bisogna, stampare e compilare la modulistica, oppure accedere al link della pagina.
- Stampare e compilare la modulistica, oppure accedere al link della pagina.
Cosa si ottiene
Rilascio di eventuali autorizzazioni, richieste e permessi
Tempi e scadenze
Eventuali tempi e scadenze vengono definiti in base alla casistica
Accedi al servizio
Vengono definiti in base alla casisticaContatti
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Pagina aggiornata il 29/02/2024