Competenze
Nei giorni non indicati rivolgersi presso il Comune di Bene Vagienna negli orari dell'Ufficio di Polizia Locale e nelle varie sedi dei comuni associati
L'ordinamento della Polizia Locale è disciplinato dalla Legge Quadro n. 65 del 07 marzo 1986 che, all'articolo 6 comma 2, delega la Regione territorialmente competente all'organizzazione generale del servizio; la Regione Piemonte ha regolamentato la materia con la legge regionale n. 58 del 30 novembre 1987.
I principali compiti della Polizia Locale sono:
POLIZIA STRADALE
(articolo 12 comma 1 lettera e) del Decreto legislativo numero 285 del 30 Aprile 1992)
Controllo della viabilità in tutto il territorio viario di propria competenza;nell'ambito del servizio di Polizia Stradale gli addetti al servizio di viabilità, prevengono e reprimono gli illeciti a essa relativi, accertando violazioni al vigente codice della strada, eseguendo nei casi specifici rimozioni, fermi e sequestri dei veicoli. Gli operatori intervengono in situazioni critiche, quali sinistri stradali, che hanno un diretto riflesso sulla viabilità, sull'incolumità e sicurezza delle persone.
POLIZIA ANNONARIA
Gli addetti della Polizia Locale eseguono le operazioni di controllo inerenti il settore del commercio su area pubblica ed in sede fissa, effettuando accertamenti nelle attività commerciali e verificando le autorizzazioni amministrative su richiesta degli uffici competenti; di particolare rilevanza è la gestione del commercio su area pubblica pianificando e regolando il regolare adempimento delle fiere e dei mercati rionali e cittadini.
POLIZIA AMBIENTALE
Sono attuati controlli nell'ambito di episodi di inquinamento ambientale accertando illeciti sullo smaltimento di rifiuti solidi, reflui zootecnici e verificando l'idoneità, alle vigenti leggi, dei gas di scarico e dei livelli di rumorosità dei veicoli.
POLIZIA EDILIZIA
Sono effettuate operazioni di vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia in particolare rilevando opere abusive di qualsiasi entità, accertando l'attuazione di atti emessi dal sindaco in materia e verificando il ripristino a seguito delle violazioni al Regolamento Edilizio.
POLIZIA GIUDIZIARIA
La polizia locale previene e reprime i reati di natura penale nelle materie ad essa assegnate, mediante indagini legate all'attività del Corpo, indagini richieste da altri corpi di Polizia, controlla la trasmissione ed archiviazione degli atti penali del corpo, e notifica atti penali.
Giornalmente sono eseguiti accertamenti anagrafici e di residenza, verifica delle sedi di impresa e su richiesta di altri Enti, quali INPS, Ministeri, altre pubbliche amministrazioni, vengono svolte informative.
Responsabile
Personale
Servizi
Sede principale
Orario Ufficio verbali
Giorno | Orari |
---|---|
Lunedì | 09:00-14:00 |
Mercoledì | 09:00-14:00 |
Venerdì | 09:00-14:00 |
Contatti
Regolamenti collegati
POLIZIA LOCALE
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Art 172 del CdS: Dispositivo di sicurezza per bambini
Dispositivo di sicurezza per bambini
Secondo quanto disposto dall’Art. 172 del vigente Codice della strada i bambini di statura inferiore a 150 centimetri devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso; i seggiolini sono suddivisi in due classi:
Classe integrale: dispositivi che possono essere ancorati mediante una propria combinazione di cinghie e di fibbie;
Classe non integrale: dispositivi costituiti da un sistema di ritenuta parziale che usato in combinazione con una normale cintura di sicurezza forma un sistema di ritenuta completo.
I seggiolini per bambini sono classificati nei seguenti "gruppi di massa":
Gruppo 0: per bambini di peso inferiore a 10Kg;
Gruppo 0+: per bambini di peso inferiore a 13 Kg;
Gruppo 1: per bambini di peso compreso tra 9 e 18 Kg;
Gruppo 2: per bambini di peso compreso tra 15 e 25 Kg;
Gruppo 3: per bambini di peso compreso tra 22 e 36 Kg.
Per il trasporto di bambini si considerano i seguenti riferimenti:
A: Seggiolini o dispositivi di ritenuta omologati adeguati al peso del bambino (altezza inferiore 150 cm e peso minore a 36 Kg);
B: Cinture di sicurezza, se il bambino ha altezza maggiore a 150 cm;
C: Vietato il trasporto di bambini minori di anni tre;
D: Esenzione per bambini di altezza inferiore a 150 cm aventi accanto persone di almeno 16 anni;
E: Esenzione per bambini di altezza inferiore a 150 cm e peso inferiore a 36 Kg purché muniti di idonea certificazione medica.
Posti anteriori
Posti posteriori
Autevetture M1, Autoveicoli N1, N2, N3
A, B
A, B
Veicoli elencati sopra, ma sprovvisti di cinture
C, consentito trasporto di bambini con età superiore ai 3 anni ed altezza maggiori di 150 centimetri
C, consentito ttrasporto di bambini con età superiore ai 3 anni con altezza qualsiasi
Autovetture M1 in servizio taxi o Noleggio con Conducente
A, B
A, B, D
Autobus, minibus e assimilati non in servizio Noleggio con conducente
Età inferiore a 3 anni: nessuna prescrizione
Età maggiore a 3 anni: sistemi di sicurezza presenti a bordo
B
Età inferiore a 3 anni: nessuna prescrizione
Età maggiore ai 3 anni: sistemi di sicurezza presenti a bordo
B
Autobus, minibus ed assimilati sprovvisti di cinture
Età inferiore a 3 anni: nessuna prescrizione
Età maggiore a 3 anni: sistema di sicurezza presenti a bordo
B
Età inferiore a 3 anni: nessuna prescrizione
Età maggiore a 3 anni: sistema di sicurezza presenti a bordo
B, D
Autobus, minibus e assimilati sprovvisti di cinture
Nessuna prescrizione
Nessuna prescrizione
In merito a quanto elencato nella tabella si precisa che i veicoli:
M1: Categoria internazionale di veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre a quello del conducente.
N1: Categoria internazionale di veicoli destinati al trasportointernazionale di veicoli destinati al trasporto.
N2: Categoria internazionale di veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t.
N3: Categoria internazionale di veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t.
Casco DGM
A seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 28 della legge 120 del 29 Luglio 2010, a partire da martedì 12 Ottobre 2010, l'utilizzo del casco avente l'omologazione D.G.M., detto a "scodella", sarà vietato.
Chiunque circoli con un casco DGM contravverrà la sanzione di cui all'articolo 171 comma 1 del vigente codice della strada il quale comporta una sanzione amministrativa di euro 74.00 e la sanzione accessoria del fermo del veicolo per 60 giorni.
Controllo elettronico della velocità
Segnalazioni delle postazioni di controllo
Il 14 Agosto 2009 il Ministro dell’Interno ha emanato una direttiva per garantire un’azione coordinata di prevenzione e contrasto dell’eccesso di velocità sulle strade introducendo nuove disposizioni che rendono possibile in modo sempre più diffuso e differenziato l’impiego di tecnologie di controllo remoto delle violazioni.
L’accertamento dell’eccesso di velocità puó essere effettuato attraverso sistemi di rilevamento fissi o mobili; in base alla vigente normativa, l’impiego di postazioni fisse, senza la presenza degli operatori di Polizia non puó ritenersi una modalità ordinaria di controllo, ma uno strumento utilizzabile solo su alcune strade ed in presenza di determinate condizioni.
L’impiego di postazioni mobili di rilevamento della velocità dovranno essere utilizzate sotto il diretto controllo e con la presenza di un operatore di polizia.
Tutti i rilevatori di velocità dovranno essere approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo le disposizioni degli artt. 45, comma 6; 142, comma 6; 345 Reg Esec. CdS e del Decreto Ministeriale 29 Ottobre 1997, relativo alla "Approvazione di prototipi di apparecchiature per l’accertamento dell’osservanza dei limiti di velocità e loro modalità di impiego".
L’art. 142, comma 6-bis, CdS impone che le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità siano:
Preventivamente segnalate;
Ben visibili.
Le loro caratteristiche e le modalità di impiego sono state stabilite con decreto adottato dal Ministero dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Interno, in data 15 agosto 2007. In particolare per la segnalazione delle postazioni di controllo si rimandano agli art. 2 e 3 precisando che:
Il decreto non fissa una distanza minima tra il segnale stradale di preavviso e la postazione di controllo ma, stabilisce che tale distanza deve essere "adeguata"; si puó ritenere che tra il segnale o il dispositivo luminoso e la postazione di controllo possa essere "adeguata" la distanza minima indicata, per ciascun tipo di strada, dall’art. 79, comma 3, Reg. Esec CdS per la collocazione dei segnali di prescrizione.
La distanza massima tra il segnale stradale o il dispositivo luminoso che indica la presenza delle postazioni di controllo e la postazione stessa non puó essere superiore a Km 4 e tra il segnale e la postazione non devono essere presenti intersezioni o immissioni laterali di strade pubbliche.
Le postazioni fisse di rilevamento della velocità possono essere rese ben visibili attraverso una opportuna colorazione delle installazioni in cui sono contenute, ovvero attraverso la collocazione su di esse di un segnale di indicazione dell’organo operante conforme a quanto riprodotto dall’art. 125 Reg. Esec. CdS.
Per le postazioni di controllo mobili possono esser utilizzati autoveicoli di servizio con colori istituzionali e veicoli di serie nella disponibilità della Pubblica Amministrazione; nel caso specifico del veicolo di serie la visibilità puó essere garantita con la collocazione sul veicolo o in corrispondenza di esso di un segnale conforme a quello previsto per le postazioni fisse, ovvero facendo uso di un dispositivo supplementare a luce lampeggiante blu di tipo mobile.
Nella fase di redazione del verbale gli operatori dovranno ridurre, a favore del trasgressore, una percentuale pari al 5% della velocità accertata, con un minimo di 5 Km/h; per un maggiore chiarimento si espone il seguente esempio:
Veicolo A viaggia a 100 km/h su una strada con limite di velocità di 90 Km/h, postazione di controllo rileva il passaggio a 100 Km/h ma, in fase di redazione del verbale, la velocità contestata sarà pari a 95 Km/h.
Le riprese frontali sono utilizzate esclusivamente, medianti l’ausilio di dispositivi laser, per la contestazione immediata delle violazioni.
Per garantire la riservatezza, i rilievi fotografici o le immagini che costituiscono fonte di prova per gli illeciti rilevati non possono essere inviate al domicilio dell’intestatario del veicolo unitamente al verbale di contestazione. Poiché l’intestatario del veicolo ha il legittimo interesse di conoscere l’autore della violazione, la visione della documentazione fotografica o del video deve essere disponibile a richiesta del destinatario del verbale, nel rispetto delle norme sull’accesso ai dati personali trattati.
Durante la visione del rilievo fotografico dovranno essere opportunamente oscurati o resi non riconoscibili i passeggeri presenti a bordo del veicolo controllato.
Principali modifiche apportate al C.d.S. dalla legge 120 del 29 Luglio 2010
Legge 29 Luglio 2010, numero 120 (S.O.G.U. numero 171 del 29 Luglio 2010)
La presente legge reca una consistente serie di modifiche al Codice della strada; al fine di portare l'utenza a conoscenza delle principali modifiche esaminiamo gli articoli che hanno "subito" le principali modifiche:
Articolo 15: divieto di depositare, imbrattare o insudiciare le strade e le loro pertinenze (conseguente abrogazione dell'articolo 34-bis introdotto con il pacchetto sicurezza 2009).
Articolo 38: aumentata la sanzione ai soggetti, diversi dagli inti proprietari della strada, che non mantengono in efficienza la segnaletica stradale.
Articolo 77: introdotta la sanzione a chi importa sul territorio nazionale componenti dei veicoli non omologati o approvati;
Articolo 79: introdotta la sanzione chi circola con dispositivi non regolarmente funzionanti e chi in gare di velocità non autorizzate utilizza veicoli a motore con dispositivi no regolarmente funzionanti.
Articolo 80: a seguito della mancata revisione, durante l'accertamento dell'infrazione gli operatori non ritirano più il documento di circolazione, ma annotano sul documento stesso che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione.
Articolo 94 bis: punisce chi richiede o ottiene i documenti di circolazione per fini elusivi al fine di limitare l'intestazione fittizia dei veicoli
Articolo 97: inasprimento della sanzione amministrativa per chi fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che superano per costruzione i 45 Km/h; sono state inasprite, inoltre, le sanzioni per chi circola con i dati della targa non chiaramente visibili e chi circola con ciclomotori non rispondenti alle caratteristiche indicate dall'articolo 52 C.d.s.;
Articolo 100: sanziona chi circola e pone in circolazione un veicolo senza targa; si elimina l'obbligo di circolare con la targa ripetitrice sui rimorchi.
Articolo 115: i conducenti degli autobus e dei complessi di veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 20 tonnellate potranno guidare fino a 68 anni. I titolari di patente di categora D raggiunti i 60 anni di età dovranno sottoporsi al rinnovo della patente annuale, mentre i proprietari di patente C-CE rinnoveranno la patente annualmente a partire dal 65° anno di età.
Articolo 116: introduzione nel programma didattico di un'ora di lezione teorica sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza e la prova pratica per il conseguimento del Certificato di Idoneità alla Guida.
Articolo 119: per il rilascio di tutte le categorie di patenti di guida, di C.I.G. e di KA, Kb dovrà essere presentato un certificato che attesti l'assenza di abuso di alcolici e di sostanze stupefacenti.
Articolo 122: l'autorizzazione ad esercitarsi (foglio rosa) sarà rilasciato solamente quando il candidato avrà superato la prova teorica.
Articolo 126: superata la visita medica per il rinnovo della patente non sarà più inviato al domicilio il tagliando da apporre alla patente, ma sarà inviato un duplicato aggiornato dell'abilitazione.
Articolo 126 Bis: chiunque partecipi ai corsi di recupero per i punti sulla patente di guida dovrà superare un esame teorico quindi non è più sufficiente la sola presenza ai corsi teorici.
Articolo 136: chiunque circoli alla guida di un veicolo, avendo stabilito la residenza in Italia da più di un anno e non avendo provveduto alla conversione della patente rilasciata all'estero da uno Stato non UE, con patente scaduta di validità è sanzionato secondo quanto disposto dall'articolo 116, comma 13 e 18.
Articolo 142: nei tratti autostradali con determinate caratteristiche costruttive e dove è presente il sistema "Tutor", il limite di velocità potrà essere innalzato fino a 150 Km/h; le postazioni di controllo della velocità, fisse o mobili, posizionate fuori dal centro abitato dovranno essere pre-segnalate almeno ad un chilometro di distanza (dovrà comunque essere introdotto un decreto ministeriale che regolamenti le modalità di posizionamento).
Articolo 152: l'omissione dell'utilizzo durante la marcia dei dispositivi di illuminazione non è più sanzionata con la sanzione accessoria della decurtazione di numero 01 punti sulla patente di guida.
Articolo 158: riduzione dell'importo a determinate violazioni relative alla sosta ed alla fermata, commesse alla guida di ciclomotori e motocicli a due ruote.
Articolo 172: è fatto obbliggo dell'utilizzo delle cinture di sicurezza a tutti gli occupanti dei quadricicli leggeri, classificati come ciclomotori a 4 ruote.
Articolo 173: introduzione della sanzione amministrativa per chi guida senza utilizzare le prescritte protesi, ortesi o apparecchi prescritti nel certificato di idoneità alla guida del ciclomotore.
Articolo 186: depenalizzazione del reato di guida in stato di ebbrezza lieve (05,-0,8 g/l di alcol nel sangue) con sanzione amministrativa di 500 euro più la sospensione della patente di guida; se l'infrazione emerge a seguito di sinistro stradale, sia la sanzione amministrativa che quella accessoria raddoppia.
Articolo 186 Bis: introduzione del tasso alcolemico zero per neopatentati, conducenti di età inferiore a 21 anni, conducente professionale.
Articolo 187: aumentata la sanzione penale dell'arresto, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per guida in stato di alterazione psicofisica; se l'infrazione è commessa in caso di sinistro stradale consegue la revoca della patente di guida.
Le modifiche ad alcuni degli articoli sopra descritti, per poter essere applicabili, dovranno essere supportati da un Decreto Ministeriale attuativo.
Targatura ciclomotori
L'articolo 14, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120, recante Disposizioni in materia di sicurezza stradale, ha esteso anche ai ciclomotori dotati di certificato di idoneità tecnica (C.I.T.) l'obbligo di essere muniti del certificato di circolazione e della targa di cui all’articolo 97 del codice della strada; il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha emanato il decreto 02 Febbraio 2011, recante la "Calendarizzazione delle operazioni di rilascio dei certificati di circolazione e delle targhe per ciclomotori", pertanto entro il 13 febbraio 2012, i ciclomotori ancora muniti di contrassegno di identificazione e C.I.T. dovranno essere muniti, per poter circolare, delle targhe e del certificato di circolazione previsti dall’art. 97 del vigente codice della strada.
Le scadenze per le operazioni di targatura saranno:
1° giugno 2011, per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per "0", "1", e "2";
31 luglio 2011, per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per "3", "4", e "5";
29 settembre 2011, per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per "6", "7", e "8";
28 novembre 2011, e comunque non oltre il 12 febbraio 2012, per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per "9" e la cui sequenza alfanumerica inizia con la lettera "A".
Tutti i ciclomotori immatricolati prima del 14 luglio 2006 entro il 13 febbraio 2012 dovranno essere ritargati pena una sanzione amministrativa da 389 a 1.559 euro.
VERBALI - Pagamento verbali contestati
È possibile estinguere l'obbligazione con il versamento della somma dovuta mediante il modello di pagamento PagoPa allegato.
VERBALI - Ricorsi
Entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione è ammesso ricorso:
Al Prefetto di Cuneo, che potrà essere pressentato direttamente, mediante lettera raccomandata con Ricevuta di Ritorno oppure per tramite del comando Polizia Locale Unione del Fossanese, via Garibaldi 90, 12045 Fossano. Il Prefetto in caso di rigetto del ricorso, emetterà motivata ordinanza ingiunzione al pagamento di una somma determinata in misura non inferiore al doppio del minimo (Art. 204 C.d.S.).
Entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione è ammesso ricorso al Giudice di Pace competente per territorio (Art. 204-bis C.d.S.) mediante deposito degli atti alla cancelleria secondo la seguente giurisdizione:
L'ufficio del Giudice di Pace di Mondovì per le violazioni commesse nel comune di Benevagienna, Trinità, Sant'Albano Stura e Salmour, Montanera;
L'ufficio del Giudice di Pace di Saluzzo per le violazioni commesse nel comune di Genola;
Per effetto delle nuove modifiche apportate dalla Legge 23 Dicembre 2009, numero 191 (Finanziaria 2010) al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, anche per i procedimenti disciplinati dall'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, gli atti del processo sono soggetti al pagamento del contributo unificato, nonché delle spese forfetizzate secondo l'importo fissato all'articolo 30 del medesimo testo unico.
Dal 1° gennaio 2010 sarà necessario, per la presentazione del ricorso giurisdizionale speciale di cui alla legge n. 689/81 pagare il contributo unificato proporzionale, oltre alle spese forfetarie di 8,00 euro.
Nella tabella qui sotto descritta sono elencati i contributi da pagare in funzione del valore della causa:
Valore della causa Contributo unificato Spese forfettarie Totale
Fino a 1.100 Euro Euro 30 Euro 8 Euro 38
Da 1.100 Euro fino a 5.200 Euro Euro 70 Euro 8 Euro 78
Da 5.200 Euro fino a 26.000 Euro Euro 170 Euro 8 Euro 178
Da 26.000 Euro fino a 52.000 Euro Euro 340 Euro 8 Euro 348
Qualora entro il predetto termine non sia stato presentato ricorso o non sia avvenuto il pagamento, l'atto costituirà titolo esecutivo per la riscossione coatta della somma pari alla metà del massimo della sanzione edittale, oltre le spese.
VERBALI - Ruoli
Articolo 206 del D.Lvo 30 Aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)
Se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli articoli 202 e 204 C.d.S. e salvo quanto disposto dall’ultimo comma dell’articolo 22 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall’articolo 27 della stessa Legge 24 novembre 1981, n.689 (Art. 389 regolamento C.d.S.).
I ruoli per i titoli esecutivi, i cui proventi spettano allo Stato, sono predisposti dal Prefetto competente per territorio della commessa violazione. Se i proventi spettano ad Ente diverso, i ruoli sono predisposti dalle Amministrazioni da cui dipende l’organo accertatore.
I ruoli di cui al comma 2 sono trasmessi al Prefetto o dall’Ente all’intendenza di finanza competente, la quale dà in carico all’esattore il ruolo per la riscossione in unica soluzione.
Articolo 27, comma 5 della Legge 24 novembre 1981, n. 689
[. . .]
Salvo quanto previsto dall'art. 26 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, in caso di ritardo nel pagamento, la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.
VERBALI - Pagamento preavvisi
È possibile estinguere l'obbligazione con il versamento della somma dovuta mediante il modello di pagamento PagoPa allegato.